Rubicone
A Gatteo in vigore misure antismog
Da ottobre sono entrate in vigore nell’area dei centri abitati del Comune di Gatteo le misure antismog previste dal Piano aria integrato della Regione Emilia-Romagna, che prevedono sino al 31 marzo 2025 il blocco dei veicoli più inquinanti, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 18.30.
Il divieto di circolazione nell’area dei centri abitati di Gatteo sarà in vigore per i seguenti veicoli: alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2; veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 ed EURO 1; veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4; motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A. Il divieto di circolazione per i mezzi sopracitati è sospeso nei giorni 1 novembre, 25 e 26 dicembre 2024 e 1 e 6 gennaio 2025.
L’ordinanza prevede deroghe specifiche per alcune tipologie di veicoli e di utenti, come i veicoli a servizio di persone invalide provvisti di pass per persone con disabilità, i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria nonché per l’assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposita certificazione. Inoltre, sono esclusi dai provvedimenti i mezzi che effettuano il car pooling, autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico, e i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In.
Nel periodo dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025 in tutto il territorio comunale è, inoltre, vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle”.
Nello stesso periodo in vigore anche il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale nell’ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Valido anche il divieto di abbruciamento, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000.
Durante la stagione termica 2024-2025, in tutto il territorio comunale, vige l’obbligo di mantenere le temperature massime di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; e fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
Nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell’ambito territoriale della Provincia di Forlì – Cesena a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso sono previsti due ulteriori divieti: il divieto di utilizzare nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”; il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente, fatte salve le deroghe previste dalla normativa.
Per maggiori informazioni sull’ordinanza e su tutte le tipologie di veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione, si rimanda al sito del Comune di Gatteo: