Locali parrocchiali di Budrio. Risponde il Comune di Longiano

L'Amministrazione è d'accordo, ma dietro la corresponsione di un contributo di costruzione

Nella foto di archivio del Corriere Cesenate, il sindaco di Longiano, Mauro Graziano
Nella foto di archivio del Corriere Cesenate, il sindaco di Longiano, Mauro Graziano

Secondo il Comune per l’esenzione dal pagamento del contributo è necessario il concorso di due condizioni: la prima di tipo soggettivo, ossia la natura di Ente pubblico (o di soggetto che agisce per l’amministrazione) dell’autore dell’opera, e la seconda di carattere oggettivo, ossia la natura pubblica o di interesse generale dell’intervento.

Comune d’accordo sull’intervento, ma con oneri di urbanizzazione

Non si è fatta attendere la risposta del Comune di Longiano al pezzo da noi pubblicato venerdì alle 19,22. La questione è ormai nota. La parrocchia di Budrio di Longiano vorrebbe allargare gli spazi a disposizione perché ormai insufficienti vista la frequenza alle varie attività. L’Amministrazione comunale sarebbe d’accordo, ma dietro la corresponsione di un “contributo di costruzione”. La parrocchia e la Diocesi non sarebbero dello stesso avviso, riaffermando il carattere pubblico e universalistico dei locali che sarebbero disponibili all’intera cittadinanza.

Nel comunicato fatto girare ieri dal Comune e a noi inviato solo oggi, dietro nostra richiesta, si trova un virgolettato del responsabile del settore tecnico del Comune di Longiano, l’ingegner Menghetti che entra nel merito dal punto di vista tecnico:

“La Parrocchia di Budrio – sostiene il tecnico – ha presentato richiesta di valutazione preventiva ai sensi dell’art. 21 della L.R. 15/2013, su un progetto che prevede la nuova costruzione nei pressi della chiesa di Santa Maria di Cleofa in Budrio, di un nuovo complesso di circa 650 metri quadrati sviluppato su due piani e comprendente una sala polivalente, diverse aule di catechesi oltre a servizi igienici e deposito. In risposta alla suddetta richiesta, il Comune di Longiano ha emesso parere favorevole condizionato al reperimento delle dotazioni territoriali (parcheggio pubblico e verde pubblico) nonché al pagamento del contributo di costruzione”.

Il responsabile del settore: “Non è arrivata alcuna richiesta per costruire”

Poi la precisazione della mancata richiesta. “Ad oggi – prosegue l’ingegnere – al Comune di Longiano non è stata presentata nessuna istanza di Permesso di Costruiree non è stato emesso dal Comune nessun provvedimento di diniego alla realizzazione dell’intervento. Se domani la Diocesi presentasse istanza di Permesso di Costruire, il Comune di Longiano rilascerebbe il titolo abilitativo a fronte del pagamento del contributo di costruzione come previsto dalla normativa vigente. La Diocesi di Cesena-Sarsina ha impugnato la valutazione preventiva, ritenendo che non siano dovuti né il contributo di costruzionené le dotazioni territoriali“.


Il responsabile fa riferimento a un precedente accaduto a Gambettola. “Abbiamo un precedente analogo nel Comune di Gambettola – insiste il responsabile del settore -. Anche in quel caso la Diocesi chiedeva il rilascio di permesso di costruire e l’intervento consisteva nella realizzazione di “sala polivalente con capienza inferiore a 200 posti e aule per catechismo, con servizi e spazi di collegamento” come citato testualmente nella sentenza del Tar Emilia-Romagna n. 444/2020, sentenza che ha dato torto alla Diocesi”.

Occorrono due elementi per avere l’esenzione

A detta dell’amministrazione comunale, sempre per bocca dell’ingegnere-dirigente, “la giurisprudenza costante considera che per l’esenzione dal pagamento del contributo sia necessario il concorso di due condizioni: la prima di tipo soggettivo, ossia la natura di Ente pubblico (o di soggetto che agisce per l’amministrazione) dell’autore dell’opera, e la seconda di carattere oggettivo, ossia la natura pubblica o di interesse generale dell’intervento, cioè il requisito che l’apertura dell’opera sia alla collettività indifferenziata, prefigurando la fruizione da parte dell’intera comunità territoriale. In buona sostanza, non sono comprese le opere eseguite da soggetti privati, indipendentemente dalla rilevanza sociale dell’attività da essi esercitata nella o con l’opera edilizia oggetto di istanza”.

Infine, conclude Menghetti, “la mancata richiesta del contributo di costruzione e/o la concessione dell’esenzione, risulterebbero illegittimi e fonte di responsabilità per danno erariale da parte del Responsabile che violasse il disposto normativo . Il mancato incasso sarebbe pertanto contestato dalla Corte dei Conti”.