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Papa Francesco: nuovo Statuto per l’Istituto per le Opere di religione
Bergoglio interviene sullo Ior stabilendo nuove norme
![Papa Francesco in una foto d'archivio SIR/Marco Calvarese Papa Francesco in una foto d'archivio SIR/Marco Calvarese](/var/cesenate/storage/images/dalla-chiesa/papa-francesco-nuovo-statuto-per-l-istituto-per-le-opere-di-religione/2407523-1-ita-IT/Papa-Francesco-nuovo-Statuto-per-l-Istituto-per-le-Opere-di-religione_articleimage.jpg)
“L’Istituto per le Opere di religione ha personalità giuridica canonica pubblica. Esso ha sede nello Stato della Città del Vaticano e non ha filiali, né succursali. Scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità. L’Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e futura, di cui al precedente comma, secondo le modalità legittimamente stabilite.
L’Istituto può accettare depositi di beni da parte di enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. L’Istituto è responsabile della custodia e dell’amministrazione dei beni ricevuti. Tale responsabilità è disciplinata dalle norme del diritto canonico, da quelle vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dalle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento attuativo”. È quanto dispone, nei suoi primi tre articoli, il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di religione, rinnovato da papa Francesco con Chirografo in data 8 agosto, ma pubblicato oggi dal Bollettino della sala Stampa della Santa Sede.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Istituto, dopo aver elencato gli organi dell’Istituto medesimo – la Commissione cardinalizia, il prelato, il Consiglio di sovrintendenza, la Direzione – lo Statuto specifica la composizione e le funzioni di ogni organo. Un capo dello Statuto, infine, è dedicato al personale.
Lo Statuto si conclude con la precisazione che “sono abrogati lo Statuto del 1° marzo 1990 dell’Istituto per le Opere di religione e ogni altra disposizione contraria a questo Statuto” e “per quanto non disposto da questo Statuto si osservano le vigenti disposizioni canoniche”.
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