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Saldi invernali al via il 5 gennaio

Saranno i primi regolati dal nuovo Codice del consumo. Confcommercio: "Ogni persona spenderà circa 137 euro"

(foto: archivio Marco Rossi)

Partono venerdì 5 gennaio i saldi invernali in Emilia-Romagna. La durata massima degli sconti è di 60 giorni, con scadenza al 4 marzo prossimo. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale, che prevede anche che lo sconto o il ribasso effettuato debba essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che comunque va esposto. La merce oggetto di vendita di fine stagione dovrà essere disposta in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quella eventualmente in vendita nelle condizioni ordinarie.

Secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio regionale, lo shopping interesserà oltre 1,5 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro d'affari di 450 milioni di euro. I consumatori potranno acquistare cappotti, giacconi, piumini e maglie in lana a prezzi ribassati, in previsione delle temperature più fredde che quest'anno devono ancora arrivare.

"I dati sono incoraggianti e di buon auspicio per le vendite - afferma il direttore Confcommercio cesenate Giorgio Piastra -. I saldi invernali rappresentano una parte importantissima delle nostre vendite stagionali, il 20 per cento del lavoro dell’intero anno. Inoltre quelli del 2024 saranno i primi saldi invernali caratterizzati dal nuovo Codice del consumo entrato in vigore a luglio, che introduce l’obbligo, per il venditore, di indicare il prezzo riferito ai 30 giorni precedenti all’avvio dei saldi. Con l’inizio del nuovo anno i saldi rappresentano l’occasione ideale per far recuperare un po’ di ossigeno e la liquidità necessaria ai commercianti, in un contesto che li vede combattere da ormai troppo tempo con incertezze climatiche e normative".

***

In una nota, Confcommercio ricorda le regole base dei giorni di saldi.

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo).

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi.

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